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GDPR, il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016: da venerdì 25 maggio 2018 si applica definitivamente, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (Scopri di più).

Gli artt. 13 e 14, par. 1, indicano tassativamente il contenuto dell’Informativa che il professionista/studio legale dovrà dare all’interessato (p.e. cliente, dipendente), che deve essere “coincisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro”, e riportare, tra l’altro, i dati di contatto del Titolare del trattamento dati (professionista/studio legale), quale tipologia di dati sono raccolti (p.e. anagrafici, residenza e tutti quelli, personali, necessari all’espletamento dell’incarico), le modalità del loro trattamento (p.e. manuale o informatico) e le finalità del trattamento (p.e. per l’espletamento dell’incarico, per la fatturazione, amministrazione del personale, ecc.), il periodo di conservazione dei dati, ove nominato l’identità e i dati del Responsabile della Protezione Dati, eventuali destinatari terzi dei dati (i Responsabili del trattamento dati, p.e. commercialista che cura la fatturazione/contabilità o consulente del lavoro che elabora i cedolini dello stipendio dei dipendenti), il periodo di conservazione dei dati e i diritti dell’interessato (accessibilità, rettifica, limitazione del trattamento, cancellazione, portabilità dei dati).

Per l’art. 6, il Consenso va richiesto al cliente o al dipendente solo nel caso in cui il trattamento dei loro dati personali non sia necessario: "all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore”.

Dal 9 maggio 2018 si amplia il numero dei reati procedibili a querela di parte

Questo è il principale effetto del decreto legislativo 36/2018, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 95 del 24 aprile.

Il primo reato è contro la persona ed è la minaccia "grave", ovvero tale da ingenerare nella vittima un turbamento psichico di particolare intensità. Se la minaccia è però commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite o valendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete, esistenti o supposte, il reato rimane procedibile d'ufficio. Gli altri due sono reati contro il patrimonio: la truffa (articolo 640 Codice penale) - sino a ieri procedibile di ufficio in presenza anche solo di una delle aggravanti comuni di cui all' articolo 61 codice penale - diventa punibile a querela salvo che il danno patrimoniale causato alla persona offesa non sia di rilevante entità; l'appropriazione indebita (articolo 646 Codice penale) diventa sempre procedibile a querela, mentre in passato era procedibile d'ufficio se commessa su cose possedute a titolo necessario oppure con abuso di autorità, relazione domestiche, di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità (articolo 61, n. 11, codice penale). In ossequio alla delega, il decreto ha espressamente previsto (articoli 7 e 11) che in presenza di una circostanza aggravante a effetto speciale (che fa scattare un aumento di pena di oltre 1/3) il regime di procedibilità rimanga di ufficio. Per comprendere l'impatto delle nuove disposizioni, va considerato che la legge 103/2017 ha introdotto, dallo scorso 3 agosto, anche l'istituto dell' estinzione dei reati procedibili a querela rimettibile mediante condotte riparatorie (articolo 162-ter Cp). Tale norma consente al giudice di dichiarare estinto il reato se l'imputato, prima del processo, ha riparato interamente il danno cagionato mediante il risarcimento del medesimo. Ove il giudice ritenga congrua l'offerta formulata dall'imputato alla persona offesa, anche se non accettata, può dichiarare comunque estinto il reato.  

Il decreto contiene, all'articolo 12, un regime transitorio cui prestare particolare attenzione: per i reati che diventano procedibili a querela, il termine di tre mesi per la presentazione della medesima inizia a decorrere proprio dal 9 maggio, se la persona aveva avuto notizia in precedenza del fatto costituente reato ed era rimasta inerte. Se al 9 maggio è già pendente un procedimento avviato d'ufficio, il pubblico ministero, durante la fase delle indagini preliminari, e il giudice, dopo l'esercizio dell' azione penale, devono informare la persona offesa - se necessario previa ricerca anagrafica - della facoltà di esercitare il diritto di querela: il termine trimestrale decorre dal giorno dell'avvenuta informazione. La modifica del regime di procedibilità inciderà anche sui processi pendenti in Cassazione.

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3 marzo 2011

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"Il deposito telematico degli atti".

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"Le imprese e la sicurezza nel lavoro"
Migliorare salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, riassumere la congerie di norme in un unicum normativo è l'obiettivo del Testo Unico (d.l. 81 del 9 Aprile 2008).
Intervento: Nicolò NONO DACHILLE
"Il trattamento sanzionatorio del d. lgs. 81 del T.U."

15 maggio 2004

"L'evoluzione nella organizzazione della Medicina Generale: il modello pugliese"
Intervento: Nicolò NONO DACHILLE
"Il consenso informato del malato. Dovere di informazione"

25 maggio 2002

"La Responsabilità Professionale del Medico"
Intervento: Nicolò NONO DACHILLE
"Consenso informato del malato. Dovere di informazione"
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